Responsabilità per difetti
1. Forniamo una garanzia per eventuali difetti mediante rettifica/riparazione successiva.
Se la rettifica / rimedio fallisce, il cliente può richiedere, a sua discrezione, la riduzione del pagamento (riduzione) o la rescissione del contratto (recesso).
Questo si applica anche se rifiutiamo seriamente e definitivamente di eliminare il difetto.
2. Il cliente non ha il diritto di recedere dal contratto se la violazione degli obblighi lamentata è irrilevante.
3. I suddetti reclami per difetti cado in prescrizione dopo 1 anno nel caso di riparazione di oggetti rimovibili.
Questo non si applica ai reclami per danni dovuti a difetti.
Per i reclami per danni dovuti a difetti, vedi articolo VIII delle condizioni generali.
Per gli imprenditori, il termine di prescrizione per la consegna di pezzi nuovi e di ricambio è di un anno dalla consegna della merce.
Per i clienti, il termine di prescrizione è di due anni dalla consegna della merce.
4. Sono esclusi da ogni garanzia tutti i difetti derivanti dall’inosservanza delle istruzioni d’uso per l’installazione e l’utilizzo della merce consegnata o che sono dovuti all’uso improprio o inadeguato della merce.
Lo stesso vale per l’uso, il montaggio e l’installazione impropri, nonché per l’uso di ausili inidonei da parte del cliente o di terzi e per l’usura naturale dell’oggetto.
Inoltre decliniamo ogni responsabilità se l’elettronica del veicolo viene aperta dal cliente o da terzi.
5. Il cliente non riceve alcuna garanzia legale da parte nostra.
Responsabilità per danni
1. La nostra responsabilità per la violazione degli obblighi contrattuali e per gli atti illeciti è limitata al dolo e alla negligenza grave.
Ciò non si applica in caso di pericolo per la vita, per l’integrità psico-fisica del cliente, in caso di violazione degli obblighi contrattuali e in caso di danni causati da ritardo (§ 286 articolo).
In tal caso siamo responsabili di qualsiasi grado di colpa.
Un obbligo contrattuale è una obbligazione, il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto in primis, e sulla cui osservanza il partner contrattuale può sempre fare affidamento.
2. La suddetta esclusione di responsabilità si applica anche alle violazioni degli obblighi contrattuali causati da negligenza lieve da parte dei nostri ausiliari.
3. Nella misura in cui la responsabilità per danni (non basata su lesioni alla vita, al corpo o alla salute del cliente) non è esclusa per lieve negligenza, tali rivendicazioni cadono in prescrizione entro un anno dalla presentazione del reclamo o nel caso di un reclamo per danni dovuti a un difetto, dall’accettazione della merce.
4. Qualora la nostra responsabilità per danni sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.